Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1 saranno sottoposti  all'accertamento  attitudinale,  a  cura  delle
competenti    commissioni.    Le    modalita'     di     espletamento
dell'accertamento, la documentazione  da  portare  al  seguito  -  in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge - all'atto della  presentazione  ai  rispettivi  Enti  di
Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati  sono
indicati nelle Appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
Armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle Appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b)  l'espletamento   dell'accertamento   attitudinale   e'   previsto
contestualmente ad altre  prove  concorsuali,  eventuali  istanze  di
riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art.
7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove di  efficienza  fisica  ovvero
prima della data  di  inizio  della  verifica  attitudinale  dinamica
secondo quando indicato nell'Appendice Esercito; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto della convocazione all'accertamento sanitario. 
    4. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la  Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,   un   giudizio
sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso
dalla suddetta Commissione e' definitivo e  sara'  comunicato  seduta
stante.