Art. 12 
 
 
                Graduatoria del concorso e ammissione 
                 al corso di formazione dirigenziale 
 
 
    1. All'esito del concorso  di  accesso  al  corso  di  formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria  generale
nazionale per merito e  titoli,  sulla  base  del  punteggio  di  cui
all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano
le preferenze di cui all'art.  5,  commi  4  e  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi  i  candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito  e
titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di  cui
all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di  cui
all'art. 2, comma 3. 
    3. La graduatoria generale nazionale  per  merito  e  titoli  del
concorso di ammissione  al  corso  di  formazione  e'  approvata  con
decreto del Direttore generale, ed e' pubblicata  sul  sito  internet
del Ministero. Della  pubblicazione  si  da'  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.