Art. 13 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere  a),  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
Commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. L'idoneita'  fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento attitudinale. 
    3.   Le   prove   di   efficienza   fisica   potranno   prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il Dirigente del  Servizio  Sanitario  o  il  suo  sostituto,
adottera' le conseguenti determinazioni,  eventualmente  autorizzando
l'effettuazione delle prove  in  altra  data.  Allo  stesso  modo,  i
concorrenti  che  prima  dell'inizio   delle   prove   accusano   una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di  ripetizione  delle  prove  di  efficienza  fisica  da  parte   di
concorrenti che le abbiano portate comunque a  compimento,  anche  se
con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  Commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione  delle  prove  di   efficienza   fisica,   saranno
convocati, mediante avviso inserito nell'area privata  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.  La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere  compatibile  con
il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica o,  nel
caso del concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),  con  il
calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1,  comma  7.  Non
saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove  di  efficienza  fisica  sara'  comunicato
seduta stante.