Art. 13 Prove di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: a. esercizi obbligatori: nuoto 25 metri (qualunque stile); piegamenti sulle braccia; addominali; b. esercizi facoltativi: trazioni alla sbarra; corsa piana 2.000 metri; apnea dinamica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto al concorrente a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e' definitivo e inappellabile e comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento di uno o piu' degli esercizi facoltativi non determinera' il giudizio di inidoneita', ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali associati. 5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e della prova di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.