Art. 13 
 
        Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 
 
    1. I concorrenti assunti a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.  Ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  i  certificati  e
gli atti di notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.