Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 12, nonche' quelli destinatari di eventuali ripianamenti, che hanno completato il servizio in qualita' di VFP 1 saranno convocati -con le modalita' indicate nel precedente art. 5- nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli Enti a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovra' essere inviata all'indirizzo r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it. 2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma quadriennale nella Marina Militare e' adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi Enti. 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica -utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it. La DGPM potra' differire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni. 5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli Enti designati da ogni singola Forza Armata, devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' del codice fiscale. 6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 9 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare per l'effettuazione della prova di selezione culturale e degli eventuali accertamenti fisio-psico-attitudinali. 7. All'atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente o Capo dell'Infermeria di Corpo o Ufficiale medico, a una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneita', essi sono immediatamente inviati presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneita' quali volontari in servizio permanente. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall'arruolamento con provvedimento della DGPM. 8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subito un declassamento nel profilo sanitario per infermita' non dipendente da causa di servizio, che comporti l'inidoneita' all'impiego in qualita' di volontario in servizio permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM. 9. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 10. I concorrenti, in caso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale -fermo restando quanto previsto per la Marina Militare nel precedente art. 8, comma 6- potranno ricevere qualsiasi categoria, specialita' e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza Armata e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero.