Art. 14 Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e della verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla let. b. dell'art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e risultante dalla documentazione prodotta dai concorrenti risultati vincitori del concorso. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a tranne un indebito beneficio comporta: - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.