Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa e di cio' sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti saranno pubblicati nel portale della Difesa e nel sito www.difesa.it