Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con  decreti  dirigenziali  o
interdirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale  della  Difesa  e  di  cio'
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, tali decreti saranno pubblicati nel portale della  Difesa  e
nel sito www.difesa.it