Art. 15 Graduatoria di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera; e) l'eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi delle prove di efficienza fisica. 2. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010. 4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.