Art. 16 Presentazione dei documenti di rito 1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono tenuti a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.