Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.