Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in
possesso dei prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.