Art. 19 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza  ordinaria,
potra' anche essere frazionata  in  piu'  periodi,  di  cui  uno  non
superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente  non
sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta',
la  licenza  straordinaria  sara'  commutata  in  licenza   ordinaria
dell'anno in corso.