Art. 2 
 
          Partecipazione ai corsi - compatibilita' - limiti 
 
    1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1  i
docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
qualsiasi ordine e grado di scuola statale. 
    2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall'art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010.  A  tal  fine
gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di
una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola  di
esse, fermo restando il diritto a conseguire  ulteriori  abilitazioni
nei percorsi ordinari  di  cui  all'art.  15  comma  1  del  D.M.  n.
249/2010. 
    3. La frequenza ai percorsi abilitanti non e' compatibile con  la
frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio  di
titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.