Art. 2 1. Al suddetto concorso e' ammesso a partecipare soltanto il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei sotto indicati requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza italiana; c) laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze dell'economia (LM 56) rilasciata da una universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da universita' estera, deve esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea magistrale italiana con le modalita' prescritte secondo la normativa vigente. Sono escluse tutte le equipollenze; d) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.