Art. 2 
 
                              Concorso 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art.  17  comma  2  lettera  b)  del
decreto legislativo,  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno  della
scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti  di
cui all'art. 3. Sia il concorso  sia  le  relative  graduatorie  sono
organizzate su base regionale. 
    2.  E'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle   procedure
concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno  alle
quali partecipino  un  numero  esiguo  di  candidati  e  che  saranno
individuate e comunicate, con avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - ad esito della presentazione delle  domande  di
partecipazione  con  l'individuazione  dell'USR  responsabile   delle
procedura. L'USR che  sara'  individuato,  sara'  responsabile  dello
svolgimento dell'intera  procedura  concorsuale  e  dell'approvazione
delle graduatorie di  merito  della  propria  regione  nonche'  delle
graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui  procedure  sono
state aggregate. 
    3. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera  b)  del  decreto
legislativo, «Il  50  per  cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
disponibili nelle scuole secondarie  e'  coperto  annualmente,  ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai  sensi  del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura  di
cui alla lettera  a)  ,  e'  destinato  il  100%  dei  posti  di  cui
all'alinea per gli anni scolastici  2018/2019  e  2019/2020,  nonche'
l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60%  per  gli
anni  2022/2023  e  2023/2024,  il  40%  per  gli  anni  2024/2025  e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i
bienni  successivi,  sino  a  integrale   scorrimento   di   ciascuna
graduatoria  di  merito  regionale.  Le  frazioni   di   posto   sono
arrotondate per difetto». 
    4. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997,n. 449 e successive modificazioni.