Art. 2 Concorso 1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, compreso il sostegno, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 2. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto». 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.