Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) i responsabili dei Centri di selezione; b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Militare Esercito «Piemonte»; c) il presidente della commissione valutatrice; d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di efficienza fisica; e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di appello; g) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.