Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno. 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi. 6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte dell'USR. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 8. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le prove scritte e orali si svolgono in lingua slovena. Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.