Art. 3.

                       Esclusione dal concorso


   1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
   2.  L'Amministrazione  puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.