Art. 4. Nomina della commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, che sara' nominata dal commissario liquidatore con le modalita' prescritte dalla normativa vigente, sara' composta, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica.