Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช  serie
speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo  sara'
prorogato al giorno successivo. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico consente  di  salvare  una
bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la  necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. 
    3. I candidati che sono  minorenni  alla  data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  prima  dell'inoltro  della  domanda
medesima, predispongono copia per immagini (file  in  formato  PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei  documenti
che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a  pena
di esclusione, allegare alla  domanda  di  partecipazione  l'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario, rinvenibile tra  gli  Allegati
al  bando,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore
esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena  di  esclusione,
copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato  e  in
corso di validita'. 
    4. I candidati potranno sostituire l'intera domanda o  parte  dei
dati in essa contenuti entro il termine di scadenza previsto  per  la
presentazione della stessa. Terminata  la  compilazione  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro  della  domanda,  sara'  disponibile  una
copia della stessa nell'area privata del proprio profilo. 
    5. Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    8. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare  la  ricevuta  dell'invio  della  domanda  inviata  on-line,
rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla  al  Comando
del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza  di  cui
al successivo art. 6. 
    12. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.