Art. 4 
 
 
   Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA 
 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a) avere  una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello  B2  del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente  bando,
rilasciata da uno degli Enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore generale per gli affari  internazionali  del  MIUR  del  12
luglio 2012, n. 10899  e  successive  modificazioni,  o  da  un  Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero  in  cui  e'  gia'  stato
prestato servizio, in corso di validita'. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 Marzo
2012 «e' valutato corrispondente  con  il  livello  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera». 
    b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata
non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal  MIUR
ai sensi  della  direttiva  170  del  21  marzo  2016,  su  tematiche
afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo  di  prova,  almeno  3  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria)/profilo; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  devono
possedere la relativa specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in
quanto compatibili con le specifiche  disposizioni  relative  a  tali
scuole. 
    5. In aggiunta ai requisiti  culturali  e  professionali  di  cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2  ottobre  2018,  per  il  personale  da
destinare alle iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo,
si rimanda all'art. 3 comma 2 del presente bando. 
    6. In aggiunta ai requisiti  culturali  e  professionali  di  cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale  di  cui
all'art. 12  commi  1  e  2  del  decreto  legislativo  da  destinare
all'estero come lettore, si rimanda all'art. 3 comma 3  del  presente
bando. 
    7.  Il  personale  amministrativo  della  scuola   da   destinare
all'estero deve  avere  una  certificazione  della  conoscenza  della
lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore  al  livello
B2 del Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  (QCER),  fra  quelle
relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  5  del
presente bando, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui  al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR
del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero  in  cui  e'  gia'  stato
prestato servizio, in corso di validita'. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo
2012 «e' valutato corrispondente  con  il  livello  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera». 
    8.   I   requisiti   professionali   richiesti    al    personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo  di  prova,  almeno  3  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.