Art. 5 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: categoria 1 - Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta; categoria 2 - Specializzazioni, borse di studio, dottorati di ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio e altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. 5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione, nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 40 non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate. 7. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 8. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, attestanti stati, qualita' personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 11. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 12. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 13. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato stesso. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di trasmissione. 15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 16. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alle prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti ad entrambe le prove scritte. 17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando. 18. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.