Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai  fini  della  valutazione  di  merito
nonche' un curriculum dell'attivita' svolta. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      categoria 1 - Servizi  ed  attivita'  prestati  presso  enti  o
istituzioni di ricerca nel settore della  sanita'  pubblica:  fino  a
punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo  risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo  verra'  considerato
una sola volta; 
      categoria 2 - Specializzazioni, borse di studio,  dottorati  di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di  servizio
e  altri  titoli  culturali  e  professionali:  fino  a  punti  9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 
    4.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha  svolto  nelle  proprie  attribuzioni,  per  speciale
incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella presso cui presta servizio e che  vertano  su  problemi  o  su
questioni   di   particolare   rilievo,    attinenti    ai    servizi
dell'amministrazione. 
    5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione, nonche' il  nome  della  rivista  scientifica  nella
quale il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non  saranno  presi  in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    6. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale o copia  dichiarata  conforme  all'originale  ovvero  nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione  a  seconda  dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi  dell'art.  40  non
potranno essere utilizzate  certificazioni  rilasciate  da  pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno  ritenute  valide;  in
luogo  di  dette  certificazioni  dovranno   essere   presentate   le
dichiarazioni sostitutive sopra citate. 
    7. I cittadini  di  Stati  terzi,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la  produzione  delle  dichiarazioni
stesse avvenga in  applicazione  di  convenzioni  internazionali  tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
    8. I certificati o le attestazioni  rilasciate  dalle  competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero  e'  cittadino,  attestanti
stati,  qualita'  personali  e  fatti,  devono  essere  corredati  di
traduzione in lingua italiana  autenticata  dall'autorita'  consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 
    9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per  i  relativi  fini,  in
luogo della documentazione che sostituiranno. 
    11. Le dichiarazioni mendaci o la falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    12. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    13. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  di
tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale  dovranno  essere
indicati gli estremi del concorso e  le  generalita'  del  candidato,
dovra' essere firmato dal candidato  stesso.  Ciascun  titolo  dovra'
essere numerato  progressivamente  e  la  numerazione  dovra'  essere
riportata nell'elenco. 
    14.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli,  unitamente  ad  un  elenco
degli stessi, dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di
trasmissione. 
    15. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    16. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  le  prove
scritte e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti ad entrambe le prove scritte. 
    17. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    18. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 6.