Art. 5 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneita' conseguite  in
concorsi banditi dall'ICRCPAL e dall'Opificio delle  pietre  dure  di
Firenze oppure le idoneita'  conseguite  in  concorsi  banditi  dagli
Istituti formativi per l'insegnamento del restauro accreditati  dalla
«Commissione  tecnica  per  le  attivita'   istruttorie   finalizzate
all'accreditamento delle  istituzioni  formative»  (D.I.  7  febbraio
2011) per il percorso formativo professionalizzante 5; 
    3. Il possesso dei titoli sopraddetti  dovra'  essere  dichiarato
con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.