Art. 6 Svolgimento dei corsi - prove d'esame 1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sara' fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un'apposita intesa tra il Rettore dell'Ateneo o il Direttore dell'Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche. 2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, e' possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate. 3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi e' determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilita' di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. L'ordine di priorita' per la frequenza dei corsi sara' definito con successivo provvedimento. Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attivita' didattiche comuni e trasversali a piu' corsi, anche a distanza. 4. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non e' previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, la partecipazione a specifiche attivita' didattiche o tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM, da affidare ad esperti. 5. I corsi di cui all'art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione all'insegnamento su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l'abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. Sara' cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti all'acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta certificazione linguistica. 6. Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti, si rinvia, per la scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013.