Art. 6 Fasi del reclutamento Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande nonche' l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica amministrazione; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i suddetti Centri di selezione o Enti o Centri sportivi puo' avvenire: in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica; successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera i); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.