Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4; 
      b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c)  esclusione  dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati  nelle  domande
nonche' l'effettivo possesso dei  titoli  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione; 
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; 
      g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di  merito  non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        lo svolgimento delle prove di efficienza fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  selezione  o  Enti  o  Centri  sportivi  puo'
avvenire: 
        in  un  primo  tempo,  per  lo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica; 
        successivamente,  in  caso  di  idoneita'   alle   prove   di
efficienza fisica, per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
      i) formazione, da parte della commissione valutatrice: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte  graduatorie  di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati  risultati  idonei   e/o   in   attesa   dell'esito   degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; 
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di  cui  alla
precedente lettera i); 
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.