Art. 6 
 
                             Prova orale 
 
    1. La presente procedura concorsuale prevede  lo  svolgimento  di
una prova orale di natura didattico-metodologica. 
    2.  La  prova  orale  consiste  in   una   lezione   simulata   e
nell'esplicitazione  delle  scelte  didattiche  e  metodologiche   in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla  commissione.  La  commissione   nell'interlocuzione   con   il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera  secondo
quanto indicato al comma 3 e al comma 4. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  ciascuna
classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle  parti  e
per i contenuti  riguardanti  le  classi  di  concorso  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado, e  valuta  la  padronanza  delle
discipline  in  relazione  alle   competenze   metodologiche   e   di
progettazione didattica  e  curricolare,  anche  mediante  l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione.  La  prova
orale valuta altresi' la capacita' di  comprensione  e  conversazione
nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi
di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge  interamente
nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte  didattiche
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
commissione. 
    4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al predetto Allegato A del decreto ministeriale n.  95  del  2016
applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti  le  classi
di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado,  valuta
la  competenza  del  candidato  nelle  attivita'  di  sostegno   alla
studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi  adeguati
alle  possibili  potenzialita'  e  alle   differenti   tipologie   di
disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione nella  lingua  straniera
prescelta dal candidato  almeno  al  livello  B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per le lingue. 
    5. Per la prova orale relativa a  classi  di  concorso  afferenti
agli  ambiti  disciplinari  verticali  si  rinvia  alle  disposizioni
dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio  2016,
che prevede la prova orale comune.