Art. 6.

                         Prova preselettiva


   1. Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
   2.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  -   4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami» - del 24 marzo 2009 sara' data comunicazione della sede, della
data, dell'ora e delle modalita' relative alla prova preselettiva.
   3. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati.
   4.   L'assenza  alla  predetta  prova  comporta  l'esclusione  dal
concorso quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
   5.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva, i
candidati  dovranno  essere  muniti  di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
    a) carta d'identita';
    b) patente automobilistica;
    c) passaporto;
    d)  tessera  di  riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
    e)  altro  documento  di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto  del  Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   6.  La  prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo,
vertenti su: storia d'Italia dal 1861, geografia d'Italia e d'Europa,
letteratura   italiana   dal  1800,  educazione  civica,  aritmetica,
geometria, comprensione del testo e logica. (allegato A)
   7.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione della
preselezione  si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
come  introdotto  dall'articolo  7  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
   8.  La  correzione  degli  elaborati  viene  effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
   9.   I  candidati  classificatisi  nei  primi  10000  posti  della
graduatoria  della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno
lo  stesso  punteggio  del  candidato  collocatosi  al  10000° posto,
saranno ammessi alla successiva prova di esame.
   10.  La  graduatoria  della  prova  preselettiva  e' approvata con
decreto  del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile;  l'elenco dei candidati ammessi a
sostenere  le  prove  di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  ha  valore  di  notifica a tutti gli
effetti.
   11.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre alla
formazione del voto finale di merito.
   12.  Alle  operazioni  di  preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.