Art. 7. Idoneita' e formazione della graduatoria di merito - Nomina La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito tenuto conto sia del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, sia della votazione riportata nella prova orale, con l'osservanza, a parita' di punteggio, della preferenza prevista alla lettera f) dell'art. 3 del presente bando. La graduatoria sara' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'A.I.M.A.; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'amministrazione potra' procedere alla nomina di altro candidato secondo l'ordine della relativa graduatoria concorsuale.