Art. 7 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  verra'  nominata  con   successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sara' composta da
un  Presidente  di  Sezione  del  Consiglio  di  Stato  o   qualifica
equiparata che la  presiede,  da  un  Consigliere  di  Stato,  da  un
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche. 
    Per le prove  facoltative  di  lingua  straniera  la  Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna  delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente  del  ruolo
del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.