Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo; b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione. 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. 4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati e saranno segnalati all'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 6. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la commissione valutatrice decurtera' il relativo punteggio/condizione di riserva posti/preferenza per definirne l'effettiva collocazione in graduatoria. 7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La DGPM, comunichera' al CSRNE il provvedimento adottato in merito con l'eventuale indicazione di procedere, ove vi siano gli estremi, alla segnalazione all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.