Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove  orali  e  per  la
formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
      d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a  Capitano
di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per  il
quale viene indetto il concorso, membri; 
      c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Ufficiale inferiore  o  un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  Maresciallo  della  Marina  militare  ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  «Funzionario  di
Amministrazione», segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
      b) due Ufficiali medici di grado non  inferiore  a  Tenente  di
Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Fregata, presidente; 
      b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica  di  «perito  in  materia  di  selezione
attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore della Marina  militare  in  servizio,
presidente; 
      b) due Ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della  Marina
militare del ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
      b) due Ufficiali medici di grado non  inferiore  a  Tenente  di
Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.