Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo; c) a non ammettere per il secondo, terzo e quarto blocco, le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza. 3. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1, lettera b) - (art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: inidonei all'attivita' sportiva, per mancato completamento delle prove ovvero per incompletezza della documentazione richiesta; inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 4. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Il CSRN segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. 5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu' utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell'Esercito. La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in base all'art. 331 del codice di procedura penale ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se gia' incorporato. 6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 8. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.