Art. 7 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    Qualora il numero dei  candidati  sia  tale  da  pregiudicare  il
rapido svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione  si
riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva  di  accesso
alle prove scritte consistente  in  una  serie  di  test  a  risposta
multipla che avranno ad oggetto le materie  elencate  nelle  suddette
prove scritte. Saranno  ammessi  alle  prove  scritte  un  numero  di
candidati pari al 20% degli ammessi al concorso. 
    I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%  non  sono
tenuti a sostenere la prova preselettiva  eventualmente  prevista.  I
concorrenti  che  chiedono  l'esonero  dalla  preselezione   dovranno
produrre, nei termini e secondo  le  modalita'  indicate  nell'avviso
dell'eventuale  preselezione,  idonea  certificazione  attestante  la
percentuale di invalidita' posseduta. 
    I candidati classificatisi ex-aequo all'ultimo posto utile  nella
graduatoria della  preselezione  saranno  tutti  ammessi  alle  prove
scritte. 
    Il punteggio conseguito nella prova selettiva non  concorre  alla
formazione del voto finale di merito.