Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e  devono
essere  conseguiti,  o,  laddove  previsto,  riconosciuti  entro   la
scadenza del termine fissato per la presentazione  della  domanda  di
ammissione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate negli Allegati 3, 4 e 5. 
    4. All'esito della  valutazione  dei  titoli,  per  il  personale
docente la commissione comunica la non  ammissione  al  colloquio  ai
candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno
25 punti nella  valutazione  di  titoli.  Per  il  personale  ATA  la
commissione comunica la non ammissione al colloquio ai  candidati  in
difetto dei requisiti o che non abbiano  raggiunto  almeno  15  punti
nella valutazione di titoli.