Art. 7.

               Prove d'esame e valutazione dei titoli


   1.  Le  prove  di  esame del concorso sono costituite da una prova
motorio-attitudinale  e  da  un  colloquio.  Dette prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli.
   2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
un  punteggio  massimo  complessivo  pari a 100 punti, corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi,  attribuiti  a ciascun
elemento di valutazione:
   a)  prova  motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro moduli 60
punti;
   b) colloquio 35 punti;
   c) titoli 5 punti.
   L'attribuzione  dei  punteggi  per le prove indicate ai punti a) e
b), e' calcolata con la seguente formula:
   Punteggio  =  (Voto  dato  alla  singola  prova  o  modulo) : 10 x
(Punteggio massimo della singola prova o modulo)

ove  il  "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla
Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.
   3.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare il
possesso  dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie
del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si
prefiggono   di   verificare  la  capacita'  pratica,  di  forza,  di
equilibrio,  di  coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La
tipologia  e  la  modalita'  di  svolgimento dei moduli sono indicate
nell'allegato  B,  che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando.
   4.  I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti  di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di  attivita'  sportive  agonistiche  rilasciato  da uno dei seguenti
enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana,
centro  convenzionato  con  la  Federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio  o  studio  autorizzato  dalla Regione di appartenenza. I
certificati  devono  essere  rilasciati  in data non antecedente i 45
giorni  dall'effettuazione  della prova. La mancata presentazione del
certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e
la conseguente esclusione dal concorso.
   5.  Ad  ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e'  attribuito  un punteggio massimo di 15. Ciascun modulo si intende
superato  se  il  candidato ottiene un punteggio minimo di 9. Saranno
ammessi  al colloquio i candidati che raggiungono un punteggio totale
complessivo  non  inferiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi
riportati in ciascun modulo.
   6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'Interno
e  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto
della  prova  preselettiva  con  particolare riguardo alle discipline
tecnico-scientifiche  relative  al livello di istruzione della scuola
dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base
che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su
elementi  di  informatica  e  di  una  lingua  straniera  scelta  dal
candidato   tra  quelle  indicate  nell'art.  4  del  presente  bando
(allegato A).
   7.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 24,5.
   8. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche.
   9.  I  candidati,  che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42
punti  nella  prova  motorio-attitudinale  e di almeno 24,5 punti nel
colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.
   10. Le categorie dei titoli valutabili sono indicate nell'allegato
C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.