Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con  successivi  decreti  dirigenziali  e  interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2.  Sottocommissione  tecnica  per  la  prova  di  efficienza
fisica; 
        3. Sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 
        4. Sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2. Commissione per l'accertamento sanitario; 
        3. Commissione per l'accertamento attitudinale; 
        4. Commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2. Commissione per l'accertamento sanitario; 
        3. Commissione per l'accertamento attitudinale.