Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a): 1. Commissione esaminatrice; 2. Sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica; 3. Sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 4. Sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1. Commissione esaminatrice; 2. Commissione per l'accertamento sanitario; 3. Commissione per l'accertamento attitudinale; 4. Commissione per le prove di efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1. Commissione esaminatrice; 2. Commissione per l'accertamento sanitario; 3. Commissione per l'accertamento attitudinale.