Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per le prove di efficienza fisica; c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; d) commissione medica concorsuale unica di appello. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri; c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della difesa o convenzionato, membro; d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri; c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.