Art. 8 
 
 
    Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario 
 
 
    1. L'aspirante ammesso al tirocinio  dovra'  svolgere,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del  13  luglio  2017,  un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi. 
    Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto: 
    a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui
circondario ha sede l'Ufficio del giudice di  pace  in  relazione  al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; 
    b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica
presso  la  quale  e'  istituito  l'ufficio  di  collaborazione   del
Procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata  disposta
l'ammissione al tirocinio. 
    2. La Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario organizza e  coordina  il  tirocinio  svolto  presso  gli
uffici  giudiziari  attuando  le  direttive  generali  del  Consiglio
Superiore della Magistratura e nominando i  magistrati  collaboratori
tra magistrati professionali  dotati  di  adeguata  esperienza  e  di
elevato prestigio professionale. 
    Il  tirocinio  si  svolge  sotto  la  direzione  del   magistrato
collaboratore,  il  quale  si  avvale  di  magistrati   professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati  i  tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 
    3. Il tirocinio,  oltre  che  nell'attivita'  svolta  presso  gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza  obbligatoria  e
con profitto dei corsi teorico-pratici  di  durata  non  inferiore  a
trenta ore, organizzati dalla Scuola  Superiore  della  Magistratura,
nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della  magistratura
onoraria  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),   deldecreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della  rete  della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola Superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    4. I corsi, di cui al comma 3 che  precede,  sono  coordinati  da
magistrati professionali tutori, designati  dalla  struttura  per  la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello,  e  si
articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. 
    I  tutori  assicurano  l'assistenza  didattica   agli   aspiranti
magistrati  onorari  in  tirocinio  e  curano  lo  svolgimento  delle
attivita' formative mediante esercitazioni  pratiche,  test  e  altre
attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola  Superiore  della
Magistratura. 
    5. Terminati i corsi, la struttura della  formazione  decentrata,
sulla base delle relazioni  dei  magistrati  tutori  e  dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test,  delle  esercitazioni  e
delle altre  attivita'  pratiche  svolte,  redige  e  trasmette  alla
Sezione autonoma per i  magistrati  onorariun  rapporto  per  ciascun
magistrato onorario. 
    6. La Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario, acquisito  il  rapporto  del  magistrato  collaboratore,
comprensivo  delle  schede  valutative   trasmesse   dai   magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai  candidati,
esaminato il rapporto di cui al comma 5 redatto dalla struttura della
formazione   decentrata,    formula    un    parere    sull'idoneita'
dell'aspirante  magistrato  onorario  in  tirocinio  e,  per  ciascun
ufficio,  propone  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura   la
graduatoria degli idonei per il conferimento  dell'incarico,  formata
sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    7.  Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  acquisita  la
graduatoria di cui  al  comma  6  che  precede  e  la  documentazione
allegata,  designa  i  magistrati  onorari  idonei  al   conferimento
dell'incarico in  numero  pari  alle  vacanze  esistenti  in  ciascun
ufficio giudiziario. 
    8. La suddetta graduatoria conserva  efficacia  per  i  due  anni
successivi all'adozione della delibera del Consiglio Superiore  della
Magistratura con la quale sono  stati  individuati  i  posti  vacanti
negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto. 
    Sulla  base  della  graduatoria,  il  Consiglio  Superiore  della
Magistratura designa,  per  ciascun  ufficio,  i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico in  relazione  ai  posti  resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del  Ministro
della giustizia di cui al successivo  comma  10  e  la  scadenza  del
termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma. 
    9. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui  al
precedente comma 6 ed ai quali non  sia  stato  conferito  l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione  al
tirocinio a norma dell'art. 5, comma 9, del presente decreto  possono
essere destinati, a  domanda,  ad  altre  sedi,  anche  collocate  in
distretti diversi da quello  del  predetto  ufficio,  elencate  nella
medesima delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui  all'art.
1 del presente bando e risultate vacanti. 
    In relazione a tali domande si provvede alla  formazione  di  una
graduatoria sulla  base  dei  criteri  e  dei  titoli  di  preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto. 
    Sulla base della graduatoria di  cui  al  precedente  periodo  il
Consiglio Superiore della Magistratura designa i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico. 
    10. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di  giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.