Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  e,
qualora  idonei,  agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,
all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al
seguito anche una  fotocopia  del  documento),  dovranno  produrre  i
seguenti documenti in originale o in copia: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell'art. 12; 
      c. attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art.  1,  comma
1., lettera d.; 
      d. certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
      e. certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      f. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
      g. certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«L»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti. Tale certificato dovra' avere  una  data  di  rilascio  non
anteriore  a  sei  mesi  a  quella  di  presentazione.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
concorrente; 
    h. referto da cui risulti  l'esito  dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data fissata per  gli  accertamenti  psico-fisici  (solo  qualora  il
concorrente ne sia gia' in possesso). 
    2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per  le  prove  di  efficienza  fisica,  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
      a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti  psico-fisici  La  mancata  presentazione  di
detto referto determinera' l'esclusione  dal  concorso,  non  essendo
ammesse nuove convocazioni; 
      b. attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante  analisi
su  sangue  o  urine)  svolto  entro  i  cinque  giorni  la  data  di
presentazione (la data di presentazione e' da calcolare  nel  computo
dei cinque giorni), compresi i festivi, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.