Art. 8.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria


   1.  A  conclusione  delle  prove  di esame e della valutazione dei
titoli,  la  commissione  forma  la  graduatoria  di  merito  secondo
l'ordine   della   votazione  complessiva  riportata  dai  candidati,
determinata    sommando   le   votazioni   conseguite   nella   prova
motorio-attitudinale,  nel  colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla   base   di   tale  graduatoria,  l'amministrazione  redige  la
graduatoria  finale  del concorso, tenuto conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza.
   2. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994,  citato  nelle  premesse, cosi' come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n.  693  e  successive  integrazioni;  se  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  preferenziali  due  o  piu'
candidati  conseguono  pari  punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane  di  eta',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 9, della legge n.
191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.
   3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso  pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati   in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  derivanti  dalle
categorie riservatarie.
   4.  Detto  decreto  e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale del
personale  del  Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   5.  Dalla  data  di  pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.