Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza. 2. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. 3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. 4. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.