Art. 9. Contratto individuale di lavoro I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a stipulare, con riserva di accertamento dei requisiti, il contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, che dovra' tener conto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165/1999 e che avra' decorrenza giuridica dalla data di effettiva immissione in servizio nella nuova qualifica funzionale. Il certificato attestante l'idoneita' fisica al nuovo impiego, nonche' la documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere consegnati all'ufficio del personale dell'A.I.M.A., su richiesta dell'amministrazione effettuata almeno trenta giorni prima della stipula del suddetto contratto. Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dal termine fissato nella richiesta di presentazione dei documenti, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato sia fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel caso in cui alcuna della predetta documentazione sia gia' in possesso dell'A.I.M.A., i candidati sono esonerati dalla presentazione della medesima, a condizione che, entro lo stesso termine, indichino, con formale comunicazione, l'ufficio presso il quale i documenti sono stati consegnati. La mancata stipula del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, nel giorno indicato, implica la decadenza dal diritto all'inquadramento nella nuova qualifica funzionale, da dichiararsi con apposito provvedimento dell'amministrazione.