Art. 9 Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.