Art. 9 Prova orale 1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale. 2. La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresi' i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. 4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa. 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta. 9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.