Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1. Per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove  di
efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  di
cui al successivo art. 10, la  commissione  valutatrice  redige  la/e
graduatoria/e di cui all'art. 6, lettera  f),  sommando  tra  loro  i
punteggi dei seguenti titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
      c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) brevetto di paracadutista militare: punti 3; 
      h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5; 
      i)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per  le  posizioni   organiche   per   «elettricista»,   «idraulico»,
«muratore»,   «meccanico   di   automezzi»,   essendo   in   possesso
dell'attestato di svolgimento del corso  di  formazione  pre-ingresso
degli  operai  edili  in  azienda  denominato  «16  ore  prima»,   e'
attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5. 
    3. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per  «elettricista»,  «idraulico»,   «muratore»   e   «meccanico   di
automezzi», in possesso dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma
2, che hanno  effettuato  un  periodo  di  inserimento  alle  dirette
dipendenze di un'impresa del settore che  risulti  abilitata  per  le
professioni di «elettricista», «idraulico», «muratore»  e  «meccanico
di automezzi», e' attribuito per ogni anno di attivita'  continuativa
un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6. 
    4. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per le  posizioni  organiche  per  «muratore»,  essendo  in  possesso
dell'attestato di formazione professionale attinente all'attivita' di
operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti,  e'
attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5. 
    5. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    6. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione  di  copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso  dei   titoli   di   merito   dichiarati   nella   domanda -
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi'
come  precisato  nell'art.  4,  comma  3 -  comportera'  la   mancata
valutazione dei relativi titoli. 
    7. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    8. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    9. Per ogni blocco, l'elenco  dei  candidati  da  ammettere  alle
prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali sara' pubblicata nel portale dei  concorsi  e  nel  sito
internet del Ministero della difesa.