Art. 9 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione delle votazioni stesse.