Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito  con
l'indicazione delle votazioni stesse.