Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
riportata nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione delle votazioni stesse.