Art. 9 Valutazione della prova orale e dei titoli 1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 2. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 3. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.