Art. 8.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto  individuale  di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle  seguenti  forme: originale, o copia autenticata, conforme alle
prescrizioni  delle  leggi  sul  bollo;  dichiarazione sostitutiva di
certificazione    su    appositi   moduli   predisposti   da   questa
amministrazione  (per  tutti  i documenti tranne per quello di cui al
punto  e)  che  dovra' essere prodotto in originale). In quest'ultimo
caso,   ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  resta  salva  la  possibilita' per l'amministrazione di
procedere  ad  idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Dichiarazioni  sostitutive  presentate dai cittadini non appartenenti
                               alla UE

    I  cittadini di Paesi non appartenenti alla UE possono utilizzare
le  dichiarazioni  sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti
di  comprovare  stati,  fatti  e  qualita'  personali certificabili o
attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici o privati italiani. In
tutti  gli  altri  casi  e' necessario produrre una certificazione in
originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui lo
straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso,  legalizzata  dalle  rappresentanze  diplomatiche o consolari
italiane.
    a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza;
    b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
    I  cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
    c) originale  del  titolo  di  studio o certificato sostitutivo a
tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata,
da   cui   risulti  il  possesso  del  titolo  di  studio  prescritto
dall'art. 2, punto 2) del presente bando;
    d) copia  integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante  sia  stato dichiarato riformato o rivedibile (solo per i
cittadini italiani di sesso maschile);
    e) certificato  medico rilasciato dall'azienda USL competente per
territorio  o  da  un  medico  militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  fare  menzione  con  la  dichiarazione che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati devono produrre
altresi',  ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 2 aprile 1968,
n. 482,  una  dichiarazione  legalizzata  di  un  ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 626/1994  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   il  vincitore  sara'  sottoposto  ad
accertamento  medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che
esprimera'  il  giudizio  sull'idoneita'  psico-fisica  del candidato
all'impiego.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      f) dichiarazione  attestante  l'esistenza  di altri rapporti di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
    Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I   documenti,   o   le  relative  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    L'amministrazione  provvedera' ad effettuare opportuni controlli,
solamente  per  i  cittadini  italiani,  presso la competente Procura
della  Repubblica,  sulla  veridicita' delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
    I  candidati  indigenti  hanno  la  facolta' di produrre in carta
libera  i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
    I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta' di fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di  ruolo  e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla
stipula  del  contratto  individuale di lavoro, i seguenti documenti:
titolo  di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del
personale   delle   Universita'   e   degli  Istituti  di  istruzione
universitaria  che  partecipa  ai  sensi dell'art. 84, comma 3, della
legge  n. 312/1980)  e  certificato  medico  ed  e'  esonerato  dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
    I  documenti  di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
    Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1, e fatta salva
la  possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    Il  nuovo  assunto  sara'  invitato  a regolarizzare entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'amministrazione,   a   pena   di  decadenza,  la  documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.